domenica 21 gennaio 2007

WWF all'italiana: World Web Found

Cari animalisti che vi eravate uniti con un piccolo ma presente coro all'appello del Papi per la salvaguardia del nostro amico mulo, tirate un sospiro di sollievo: non ci sarà più bisogno di ritirarsi in catacombe informatiche o di passare mentalmente in rassegna, alla vista della temuta vettura blu, i nascondigli dove avete occultato il forziere degli ultimi 50-60 dvd masterizzati.
Stanchi di scongiurare Sofri perchè l'accettasse, i giudici della Corte di Cassazione hanno riciclato la grazia per quei due studentelli torinesi pizzicati con le mani nel sacco generoso e abbondante dell'etere, incriminati per aver creato una rete di «peer to peer» per scambiare file con altre persone collegate a Internet. Secondo i giudici piemontesi i ragazzi avevano violato gli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (la 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright (Dio li abbia sempre in gloria).
Ricordiamo che l’art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), mentre l’art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno eccetera eccetera, l'avevo scritto per creare un po' di suspance ma è decisamente troppo palloso. Cosa ha salvato allora i due ambientalisti dalle forche pecuniarie e suppongo anche parentali? Il nodo gordiano che si stava per stingere al loro collo e su cui ha dibattuto la Cassazione è stato il concetto di duplicazione, da attribuirsi non più a chi ha scaricato i file bensì a chi li ha resi originariamente disponibili sulla rete dei server, evitando così agli imputati i primi tre anni di carcere garantiti dall'art. 171 bis. Il legislatore, che probabilmente ha un figlio adolescente, è poi intervenuto sulla questione chiamata in causa (è proprio il caso di dirlo) dall'art. 171 ter, distinguendo tra l'allocuzione "scopo di lucro", che sottintende al perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile, e lo "scopo di profitto", categoria non penalmente sanzionabile in cui ricadono i vantaggi morali. Sul fatto che pagare la bolletta di una connessione flat sapendo che è possibile includerci 93 minuti di concerto live dei Pink Floyd abbia degli indubbi vantaggi morali, siamo tutti pacificamente d'accordo..forse lo è meno la SIAE, il cui Presidente Giorgio Assumma ha dichiarato: «il centro studi giuridici della Siae sta già predisponendo le opportune iniziative per annullare i pericolosi effetti della sentenza. Non escludiamo di agire immediatamente in sede legislativa. Non si possono più lasciare agli operatori del diritto margini così ampi di interpretazione ».

Dopo una serie di sentenze che avevano reso la Cassazione tristemente famosa, arriva nero su bianco l'agognata formula che dichiara l'accudimento dell'animale domestico più diffuso al mondo "fatto non previsto dalla legge": l'unica preoccupazione, considerando la lista di sentenze non particolarmente felici che avevano portato la Cassazione alla ribalta sui mass media, è che qualcun altro uscirà da dove gli spetta perchè il perseguimento di "profitti illeciti" non sia da intendersi, d'ora in avanti, come innocuo vantaggio morale..

4 commenti:

jack ha detto...

no, no, non è esattamente così, sarebbe il colmo che adesso ci fosse un ritorno allo scarico di massa convinti di avere il culo parato da presunta legalità in una sentenza simile. aspettando il regno del caos (magari, ci godrei di parecchio), qualche correzione all'articolo.

* intanto, i due ragazzi che erano accusati usavano un protocollo ben diverso da quello del file-sharing, p2p, come lo vogliamo chiamare, loro avevano un server ftp. sono piccolezze, ma in una situazione legalmente poco chiara come la nostra, sono cose che possono fare la differenza.

* nella sentenza, o, comunque, negli articoli che parlavano della sentenza, non si è dato sufficientemente peso al momento in cui viene detto "in riferimento alla normativa vigente allora i due non avevano commesso reato". il fatto che è finito in aula, però, risale a molti anni fa, sicuramente prima di Urbani e di successive modifiche, quindi noialtri ci troviamo in una situazione giuridica che resta assolutamente sfavorevole al file-sharing et similia.

* PuntoInformatico ha anche pubblicato un'ulteriore monito sull'articolo (pubblicato da loro così come da altre testate con toni eccessivamente sensazionalisti), invito alla lettura per vedere che nulla da noialtri era cambiato. d'altronde, siamo in Italia, che possibilità abbiamo di avere una legislatura "avanti" rispetto agli altri paesi in qualsiasi cosa? .. appunto. l'articolo è a questo link: http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111

Marco ha detto...

Sì, insomma, se evitavi di parlare di cose che non conosci era meglio, Ila.
Adesso non è che perchè sei riuscita ad accendere il pc puoi permetterti di parlare di download-leggi-nerdate varie...

ila ha detto...

in effetti hai ragione...sai ieri ho conosciuto un maresciallo della Finanza e gli ho dato il tuo numero per discutere di queste cose specificando che sei esperto e pragmatico circa l'uso di e mule..

Marco ha detto...

adesso si chiama "numero"?!?